Suppl.
G.U. n.
107 del
08/05/2008
Decreto 16 aprile
2008
Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo,
esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee
dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8.IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'INTERNO
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione
civile del 23 febbraio 1971, n. 2445, con il quale sono state approvate le norme
tecniche per gli attraversamenti e per parallelismi di condotte e canali
convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di
trasporto;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre
1984 concernente le norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la
distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non
superiore a 0,8;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e
l'aviazione civile del 2 novembre 1987, n. 975, con il quale é stata approvata
la parziale modifica delle disposizioni concernenti la sistemazione delle
apparecchiature di controllo e dei congegni di intercettazione espresse al punto
2.5.1. del soprarichiamato decreto del 23 febbraio 1971, n. 2445, ed é stato
stabilito che le linee ferroviarie, realizzate nell'ambito dei centri abitati,
con impianti aventi caratteristiche costruttive di linea metropolitana debbano
essere considerate, sotto il profilo tecnico, tranvie, ai sensi dell'art. 12 del
regio decreto-legge 23 agosto 1919, n. 303, pertanto non soggette alle norme
relative agli attraversamenti, di cui al soprarichiamato decreto n.
2445;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche recante norme di sicurezza per gli impianti di
telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio
2003, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12
gennaio 1998, n. 37 recante disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 novembre 1999
contenente modificazioni al decreto del 24 novembre 1984
soprarichiamato;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di
attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
22 giugno 1998 recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a
norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito richiamato
come il decreto legislativo n. 164/2000);
Visto l'art. 27 del
soprarichiamato decreto legislativo n. 164/2000, che prevede che vengano emanate
con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora
Ministero dello sviluppo economico, le norme tecniche sui requisiti minimi di
progettazione, costruzione ed esercizio delle opere e impianti di trasporto, di
distribuzione, di linee dirette, di stoccaggio di gas, e degli impianti di gas
naturale liquefatto per la connessione del sistema del gas, nonché le norme
tecniche sulle caratteristiche chimico-fisiche e sul contenuto di altre sostanze
del gas da vettoriale, al fine di garantire la possibilità di interconnessione e
l'interoperabilità dei sistemi, in modo obiettivo e non discriminatorio, anche
nei confronti degli scambi trasfrontalieri con altri Stati membri dell'Unione
europea;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427
contenente modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317,
concernente la procedura di informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società
dell'informazione, in attuazione delle direttive del Parlamento europeo e del
Consiglio 98/34/CE del 22 giugno 1998 e 98/48/CE del 20 luglio 1998;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione;
Visto il decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 concernente le norme di sicurezza per gli
impianti di telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti del 10 agosto 2004 concernente modifiche alle
«Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e
canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di
trasporto»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante riordino del
settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di energia;
Visto il decreto il decreto del Ministero
delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329 concernente il
regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle
attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 19 del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;
Considerato che nelle date 10
ottobre 2001, 18 aprile 2002, 13 novembre 2003 e 18 luglio 2005 é stata
espletata la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche, di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34/CE
modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/48/CE
soprarichiamata;
Considerata l'opportunità di emanare distinti decreti
concernenti i diversi aspetti della materia, di cui all'art. 27 del
soprarichiamato decreto legislativo n. 164/2000, data la vastità della
stessa;
Ritenuta l'opportunità che il decreto recante norme tecniche sui
requisiti minimi di progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di distribuzione del gas naturale con
densità non superiore a 0,8 venga emanato di concerto con il Ministero
dell'interno al fine di fornire agli operatori del settore un quadro unico ed
organico di norme di riferimento, anche in relazione alle innovazioni
tecnologiche intervenute nelle prestazioni dei materiali utilizzati per la
realizzazione delle condotte e dei metodi di posa in opera delle
stesse;
Decreta:
Art. 1 - Scopo e campo di
applicazione1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione della
regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza dei sistemi di distribuzione del gas naturale con densità non
superiore a 0,8, al fine di garantire la sicurezza, ivi compresi gli aspetti di
sicurezza antincendio, e la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità
dei sistemi stessi, di cui all'allegato A, recante «Regola tecnica per la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei
sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non
superiore a 0,8», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai sistemi di
distribuzione e linee dirette di nuova realizzazione, nonché a quelli esistenti
all'atto di entrata in vigore del presente decreto solo nel caso di modifiche
sostanziali concernenti la potenzialità o il tracciato o la concezione degli
impianti o sistemi stessi.
3. Nel caso di modifiche sostanziali le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo alle parti oggetto di modifica,
fermo restando il rispetto delle preesistenti condizioni di sicurezza per le
parti non oggetto di modifica.
Art. 2 - Clausola di reciproco
riconoscimento1. Le attrezzature a pressione standard quali ad esempio
quelle utilizzate nelle cabine con funzione di riduzione della pressione e
misura del gas, nelle centrali di spinta del gas e nei sistemi di misura
separati del gas devono essere conformi al decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 93 di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/23
del 27 maggio 1997.
2. Tutte le apparecchiature utilizzate devono essere
conformi, quando applicabili, anche al decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n. 126 di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 94/9/CE, al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 233 di attuazione
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 1999/92/CE del 16
dicembre 1999, al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246
di attuazione della direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 e
relativi mandati.
3. Per quanto attiene i materiali al di fuori dal campo di
applicazione delle suddette direttive legalmente fabbricati e/o commercializzati
in un altro Stato membro dell'Unione europea, in Turchia o in uno Stato
dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE, la predetta regolamentazione non
si applica.
4. Se le amministrazioni firmatarie del presente provvedimento,
per gli aspetti di specifica competenza, possono provare che un prodotto
specifico legalmente fabbricato e/o commercializzato in un altro Stato membro
dell'Unione europea o in Turchia, o legalmente fabbricato in uno Stato
dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE, non garantisce un livello di
protezione equivalente a quello disposto dalla presente normativa, possono
rifiutare l'immissione in commercio o farlo ritirare dal mercato dopo aver
indicato per iscritto al fabbricante o al distributore (colui che commercializza
il prodotto) quali elementi delle loro regole tecniche nazionali impediscono la
commercializzazione del prodotto in questione, e dimostrato, in base a tutti gli
elementi scientifici pertinenti, a disposizione delle autorità competenti, per
quali motivi vincolanti di interesse generale dette regole tecniche devono
essere imposte al prodotto interessato e che non sono accettabili regole meno
restrittive, e invitato l'operatore economico a formulare le proprie eventuali
osservazioni, entro il termine di almeno quattro settimane o venti giorni
lavorativi, prima che venga adottato nei suoi confronti un provvedimento
individuale di divieto di commercializzare il prodotto in questione, e tenuto
debitamente conto di tali osservazioni nella motivazione della decisione
definitiva.
L'Autorità competente, individuata nel Ministero dello sviluppo
economico, notifica il provvedimento individuale di divieto, indicando i mezzi
di ricorso a disposizione dell'operatore economico interessato.
5. Le
prescrizioni delle norme indicate nell'allegato A non si applicano per la
progettazione, costruzione e collaudo delle attrezzature a pressione standard
ricadenti nel campo di applicazione del medesimo decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 93 di attuazione della direttiva 97/23/CE
soprarichiamato.
Art. 3 - Procedure1. Per le opere e gli
impianti di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, qualora per
particolari esigenze di carattere tecnico e/o di esercizio, non fosse possibile
il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente decreto, il soggetto
interessato può presentare domanda motivata di deroga secondo il procedimento di
cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37. Per l'esame delle deroghe il Comitato tecnico regionale di prevenzione
incendi, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577, é integrato da un rappresentante rispettivamente: del
Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture, del Ministero per
i trasporti e l'aviazione civile e del Comitato italiano gas.
2. Agli
impianti ed alle opere di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, soggette
al rilascio del parere del Ministero delle comunicazioni si applicano le
procedure tecnico amministrative di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259.
3. Agli impianti ed alle opere di cui all'art. 1, comma 1 del
presente decreto, soggette al rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto
del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile del 23 febbraio 1971, n. 2445
e successive modificazioni, si applicano le procedure e le annesse «Norme
tecniche» previste dalle predette norme.
Art. 4 - Disposizioni
finali1. Il Comitato italiano gas assicura l'invio alle strutture del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco di copia delle norme tecniche citate
nell'allegato A del presente decreto ed i relativi aggiornamenti, al fine di
assicurare l'espletamento dei servizi istituzionali di competenza.
2. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le
seguenti norme:
a) la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3
(Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione
4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne
alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione»
e «Cunicolo di protezione» del decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre
1984;
b) il decreto del Ministro dell'interno del 12 febbraio
1989;
c) il decreto del Ministro dell'interno del 22 maggio
1989;
d) il decreto del Ministro dell'interno del 27 novembre
1989;
e) il comma 3.1. (Materiali), il comma 3.2.1.3. (Tubi di ghisa
grigia), il comma 3.4.1. (Profondità di interramento) ed il comma 3.4.3.
(Distanze, pressioni, natura del terreno e manufatti di protezione)
dell'allegato alla Parte prima - Sezione 3ª (Condotte con pressione massima di
esercizio non superiore a 5 bar) del decreto del Ministro dell'interno del 16
novembre 1999;
f) il comma 4.4.3. (Distanze di sicurezza) della Parte
prima - Sezione 4ª (impianti di riduzione della pressione) del medesimo decreto
del Ministro dell'interno del 16 novembre 1999;
g) la nota 3) e le
norme: UNI ISO 4437; UNI EN969; UNI EN 1057; UNI 8863, UNI 9034 nella Tabella 1
del decreto del Ministro dell'interno del 16 novembre 1999.
Il presente
decreto entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
ALLEGATO A - REGOLA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE, COLLAUDO, ESERCIZIO E SORVEGLIANZA DELLE OPERE E DEI SISTEMI DI
DISTRIBUZIONE E DI LINEE DIRETTE DEL GAS NATURALE CON DENSITA' NON SUPERIORE A
0,8
0 PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONELa presente regola tecnica
disciplina le attività di progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza dei sistemi di distribuzione del gas e delle linee dirette, al fine
di garantire la sicurezza, la possibilità di interconnessione e
l'interoperabilità dei sistemi stessi.
Essa si applica:
• ai sistemi di
distribuzione ed alle linee dirette del gas naturale (densità ≤ 0,8);
• ai
gruppi di misura presso i clienti finali.
0.1 CLASSIFICAZIONE DELLE
CONDOTTELe condotte che alimentano e che si dipartono a valle degli
impianti di riduzione della pressione si classificano in:
• condotte di
1
a specie: condotte con pressione massima di esercizio (MOP)
superiore a 24 bar (2,4 MPa);
• condotte di 2
a specie: condotte
con pressione massima di esercizio (MOP) superiore a 12 bar (1,2 MPa) ed
inferiore od uguale a 24 bar (2,4 MPa);
• condotte di 3
a specie:
condotte con pressione massima di esercizio (MOP) superiore a 5 bar (0,5 MPa) ed
inferiore od uguale a 12 bar (1,2 MPa);
• condotte di 4
a specie:
condotte con pressione massima di esercizio (MOP) superiore a 1,5 bar (0,15 MPa)
ed inferiore o uguale a 5 bar(0,5 MPa);
• condotte di 5
a specie:
condotte con pressione massima di esercizio (MOP) superiore a 0,5 bar (0,05 MPa)
ed inferiore od uguale a 1,5 bar (0,15 MPa);
• condotte di 6
a
specie: condotte con pressione massima di esercizio (MOP) superiore a 0,04 bar
(0,004 MPa) ed inferiore od uguale a 0,5 bar (0,05 MPa);
• condotte di
7
a specie: condotte con pressione massima di esercizio (MOP)
inferiore od uguale a 0,04 bar (0,004 MPa).
0.2
DEFINIZIONISistemi di distribuzione: reti di gasdotti
locali integrati funzionalmente, per mezzo delle quali è esercitata l'attività
di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di punti
di alimentazione della rete di gasdotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di
riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dai sistemi di derivazione
d'utenza fino ai punti di consegna o di vendita e dai gruppi di
misura.
Linee Dirette:gasdotto che rifornisce un centro di
consumo in modo complementare all'impianto di distribuzione.
Sistemi
di Misura: insieme completo di strumenti di misura ed altri dispositivi
assemblati per eseguire specifiche misure.
MOP (Maximum Operating
Pressure - Pressione Massima di esercizio):pressione massima a cui le
condotte possono essere impiegate in continuo in condizioni normali di
funzionamento.
MIP (Maximum Incidental Pressure - Pressione Limite di
guasto):pressione massima che il sistema può raggiungere per un breve
periodo, limitata dai dispositivi di
sicurezza.
Cabina:locale/i contenente/i le apparecchiature
costituenti l'impianto di riduzione, solitamente in muratura, le cui dimensioni
sono tali da consentire l'accesso e la presenza di personale al suo
interno.
Alloggiamento:manufatto di contenimento delle
apparecchiature costituenti l'impianto di riduzione, avente dimensioni ridotte,
all'interno del quale, di norma, non è previsto l'accesso del
personale.
Sorveglianza:insieme di operazioni di conduzione,
manutenzione e verifiche di integrità, secondo applicabilità.
Modifica
sostanziale degli impianti di riduzione della pressione:rifacimento e/o
adeguamento integrale di una parte significativa dell'impianto quale:
a)
tratto di monte, comprendente tutti gli apparati compresi tra il p.to di
consegna ed il p.to di filtraggio escluso;
b) gruppo di regolazione della
pressione comprendente nel suo complesso, oltre ai regolatori di servizio,
regolatori di controllo e di emergenza;
c) tratto di uscita comprendente la
valvola di emergenza di valle, le valvole di intercettazione ed il giunto
isolante.
l SEZIONE 1a - CONDOTTE DI
DISTRIBUZIONE
1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente
sezione ha lo scopo di regolamentare i sistemi di distribuzione del gas naturale
(densità ≤ 0,8) e le linee dirette, a mezzo di condotte con pressione massima di
esercizio (MOP) non superiore a 5 bar (0,5 MPa). Essa si applica alle condotte
che partendo dall'impianto di prelievo, riduzione e misura, e per le linee
dirette da condotte esistenti, terminano al gruppo di misura presso i clienti
finali, questo incluso.
In relazione al fatto che il D.Lgs 164/00 diversifica
gli impianti in base all'oggetto dell'attività e non a parametri tecnici quali
la pressione, si rammenta che per quelle condotte che pur facendo parte del
sistema di distribuzione o di linee dirette hanno una pressione massima di
esercizio (MOP) maggiore di 5 bar (0,5 MPa) si dovranno seguire le disposizioni
relative al trasporto, riguardanti le condotte.
Laddove non specificato
diversamente, il termine "sistema di distribuzione" utilizzato nel seguito
comprende anche le "linee dirette".
1.2 PROGETTAZIONE
1.2.1 Materiali e prodotti
I tubi, i raccordi, le valvole
ed i pezzi speciali da impiegare per la costruzione dei sistemi di distribuzione
devono essere rispondenti alla norma UNI 9034 ed alle norme di prodotto in essa
citate.
1.2.2 Dimensionamento delle condotte
Al fine di garantire
un'adeguata sicurezza in termini di resistenza meccanica, le condotte devono
essere dimensionate secondo le prescrizioni riportate nella norma UNI
9034.
1.2.3 Inserimento ed esercizio di cavi in fibra ottica per
trasmissione di dati telematici in condotte per la distribuzione di gas naturale
esistenti ed in servizio
La coesistenza tra le due strutture (condotta e
cavo) dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme tecniche esistenti
elaborate dall'UNI CIG e dal CEI, e rispettare le seguenti indicazioni di tipo
generale:
- i cavi in fibra ottica devono essere conformi alle normative di
prodotto specifiche per il tipo di utilizzo in questione e deve essere garantita
al cavo stesso l'impermeabilità al gas naturale;
- le condotte gas in cui può
essere ospitato il cavo in fibra ottica dovranno essere di acciaio o polietilene
avere MOP > 0,04 bar e dovranno essere state progettate o presentare una
densità di derivazioni all'utenza non superiore a 1 su 100 m.
1.2.4
Tracciato delle condotte
Nella posa delle condotte in prossimità di
fabbricati, di altri servizi interrati, di ogni tipo di tranvia urbana, in
relazione alla specie della condotta, alla sede ed alle condizioni di posa,
devono essere rispettate le distanze di sicurezza indicate nella norma UNI EN
12007 1/2/3/4, norma UNI 9165 per le reti di distribuzione e nella norma UNI
9860 per gli impianti di derivazione d'utenza.
Nella posa delle condotte che
interferiscono con linee ferroviarie devono essere adottate le prescrizioni del
D.M. n. 2445 del 23/02/1971 "Norme tecniche per gli attraversamenti e per i
parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed
altre linee di trasporto" e successive modificazioni tra cui il D.M.
10/08/2004.
1.2.5 Sezionamento in tronchi
Per meglio garantire
l'affidabilità dei sistemi di distribuzione, l'inserimento di valvole di
intercettazione deve essere rispondente, per quanto attiene alle reti di
distribuzione, alla norma UNI EN 12007 1/2/3/4, norma UNI 9165, e per gli
impianti di derivazione d'utenza alla norma UNI 9860.
1.2.6 Limitazione
della pressione di esercizio
Nei successivi p.ti 3.2.1.7, 3.3.1.2, 3.4.1.7 e
3.5.2. vengono riportate le prescrizioni atte ad assicurare che le pressioni
massime di esercizio stabilite non vengano superate.
1.3
COSTRUZIONE1.3.1 Sistemi di giunzione
La giunzione dei materiali
(tubi, raccordi e pezzi speciali) costituenti il sistema distributivo, deve
essere realizzata in ottemperanza alle prescrizioni riportate nella norma UNI
9034 con le eventuali integrazioni riportate dalla norma UNI 9165 e UNI
9860.
1.3.2 Posa in opera
Per tutto quanto è inerente la posa in opera
dei sistemi di distribuzione (posa, cambi di direzione, installazione su opere
d'arte, rinterro, ecc.) i riferimenti normativi da utilizzare sono la norma UNI
9165 per le reti di distribuzione e la norma UNI 9860 per gli impianti di
derivazione d'utenza.
1.3.3 Protezione contro la corrosione
I
materiali impiegati per la costruzione dei sistemi di distribuzione devono
essere protetti dalle corrosioni rispettando quanto prescritto dalle norme di
riferimento UNI 9034, 9165 e 9860.
Qualora siano previsti impianti di
protezione catodica a corrente impressa mediante dispersori profondi, per la
loro realizzazione occorre fare riferimento a quanto riportato nell'appendice
tecnica 1.
1.4 COLLAUDII sistemi di distribuzione dopo la posa
in opera, al fine di accertarne la corretta realizzazione e garantire
un'adeguata sicurezza, devono essere sottoposti ai collaudi indicati dalla norma
UNI 9165 per le reti di distribuzione e UNI 9860 per gli impianti di derivazione
d'utenza.
1.5 SISTEMI DI MISURASugli impianti di derivazione
d'utenza per uso domestico e similare sono installati idonei sistemi di misura
che, salvo eventuali specificità che li riconducano a quanto prescritto al p.to
3.6, devono essere progettati, costruiti, collaudati, eserciti e manutenuti in
conformità alla norma UNI 9036 e alle norme in essa citate. ad esclusione dei
prodotti a pressione standard per i quali è richiesta la conformità al DLgs del
25 febbraio 2000, n. 93 "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di
attrezzature a pressione".
1.6 SORVEGLIANZALe attività di
sorveglianza delle condotte di distribuzione deve essere svolta in ottemperanza
alle indicazioni riportate dalla norma UNI EN 12007 1/2/3/4, norma UNI 9165 per
le reti di distribuzione e UNI 9860 per gli impianti di derivazione d'utenza.
Per gli accessori a pressione standard inseriti sulle condotte, le attività di
sorveglianza e manutenzione dovranno essere quelle previste nelle istruzioni per
l'uso rilasciate dal fabbricante degli accessori stessi.
1.7 MESSA IN
ESERCIZIO E MESSA FUORI SERVIZIOValgono le indicazioni riportate al
precedente p.to 1.6.
1.8 RISANAMENTO, SOSTITUZIONE E NUOVA POSA DI
CONDOTTE CON TECNICHE SPECIALIValgono le indicazioni riportate al
precedente p.to 1.6.
2 SEZIONE 2a - CONDOTTE A SERVIZIO
DELLE UTENZE INDUSTRIALI2.1 SCOPO E CAMPO DI
APPLICAZIONELa presente sezione ha lo scopo di regolamentare la
progettazione, costruzione, collaudo, sorveglianza delle installazioni interne
alle utenze industriali, alimentate a mezzo di condotte con pressione massima di
esercizio (MOP) non superiore a 5 bar (0,5 MPa).
Le utenze in oggetto
generalmente sono costituite da:
- una condotta del sistema di distribuzione
che adduce il gas all'impianto di riduzione della pressione e/o misura (condotta
di alimentazione);
- un impianto di riduzione della pressione e misura (vedi
SEZIONE 3
a);
- una o più condotte che dall'impianto di riduzione e
misura adduce gas alle apparecchiature di utilizzazione (rete di
adduzione).
Si rammenta che per quelle condotte che pur facendo parte del
sistema di distribuzione o di linee dirette hanno una pressione massima di
esercizio (MOP) maggiore di 5 bar (0,5 MPa) si dovranno seguire le disposizioni
relative al trasporto, riguardanti le condotte.
2.2 CONDOTTA DI
ALIMENTAZIONE E RETE DI ADDUZIONELa condotta di alimentazione deve
essere progettata, costruita, collaudata, esercita e manutenuta secondo le
disposizioni riportate alla SEZIONE 1a con le eccezioni specifiche indicate
nella norma UNI 9860 ad esclusione dei prodotti a pressione standard per i quali
è richiesta la conformità al DLgs del 25 febbraio 2000, n. 93 "Attuazione della
direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione".
Inoltre:
-
il tracciato della condotta deve essere scelto in modo da evitare la vicinanza
di opere, manufatti, cumuli di materiale ecc., che possano danneggiare la
condotta stessa oppure creare pericoli nel caso di eventuali fughe di gas.
-
nei tratti fuori terra la condotta deve essere opportunamente protetta contro
eventuali danneggiamenti da azioni esterne.
La rete di adduzione dovrà,
per quanto possibile, rispettare le prescrizioni stabilite per la condotta di
alimentazione e dovrà essere realizzata in conformità ai requisiti contenuti nel
D.Lgs 23/02/2000 n° 93 "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di
attrezzature a pressione" ed alle relative norme tecniche.
In caso di reti
estese o particolarmente ramificate deve essere valutata accuratamente
l'ubicazione degli organi di intercettazione.
3 SEZIONE 3 - IMPIANTI
DI RIDUZIONE DELLA PRESSIONE
3.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La
presente sezione ha lo scopo di regolamentare la progettazione, la costruzione e
l'esercizio degli impianti di riduzione della pressione nei sistemi di
distribuzione del gas naturale, ed i relativi aspetti di sicurezza, ambiente e
salute pubblica, al fine di garantirne la sicurezza e
l'affidabilità.
3.2 IMPIANTI DI RIDUZIONE E MISURA CON PRESSIONE DI
MONTE SUPERIORE A 24 bar (2,4 MPa) CON ESCLUSIONE DI QUELLI AL SERVIZIO DI
UTENZE INDUSTRIALI3.2.1 Progettazione
3.2.1.1 Impianti
La
scelta progettuale deve essere eseguita tenendo in particolare conto i fattori
di sicurezza e di continuità di esercizio. L'accessibilità a tutte le
apparecchiature dell'impianto deve essere agevole ed ogni punto deve essere
raggiungibile con le attrezzature necessarie ad una corretta sorveglianza
dell'impianto. Deve essere inoltre consentito un agevole esodo dall'impianto nei
casi di emergenza.
Gli impianti devono essere progettati e costruiti
rispettando le disposizioni contenute nelle norme UNI EN 1776, UNI EN12186, UNI
9167 e UNI 9463-1, alle norme applicabili in esse citate, o ad altre norme
internazionali equivalenti e in conformità alle disposizioni nel seguito
riportate.
3.2.1.2 Materiali
Tutti i materiali utilizzati per la
costruzione e l'assemblaggio degli impianti di riduzione devono essere idonei
all'impiego previsto e rispondenti alle norme, UNI EN 1776, UNI EN12186, UNI
9167 e UNI 9463-1 o ad altre norme internazionali equivalenti ad esclusione dei
prodotti a pressione standard per i quali è richiesta la conformità al DLgs del
25 febbraio 2000, n. 93 "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di
attrezzature a pressione".
3.2.1.3 Circuito principale del gas
Il
circuito principale del gas, costituito da tubazioni, valvole, filtri, pezzi
speciali, regolatori, contatori ecc., nei quali il gas fluisce per passare dalla
condotta posta a monte dell'impianto a quella di valle, deve essere conforme
alle prescrizioni indicate dalle norme UNI EN 1776, UNI EN12186, UNI 9167, UNI
9463-1 o ad altre norme internazionali equivalenti. ad esclusione dei prodotti a
pressione standard per i quali è richiesta la conformità al DLgs del 25 febbraio
2000, n. 93 "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a
pressione".
3.2.1.4 Sezionamento dell'impianto
Ai fini progettuali il
limite tra la pressione massima di esercizio di monte e quella di valle viene
stabilita in corrispondenza o a valle del collegamento di uscita:
- del
regolatore di pressione se installato a valle dei dispositivi di sicurezza;
-
del dispositivo di sicurezza se installato a valle del regolatore di
pressione;
- della valvola di isolamento di uscita dell'impianto o della
valvola d'intercettazione di uscita della linea di regolazione, se la presa di
impulso del dispositivo di sicurezza con taratura più alta è collegata alla
tubazione di valle ditale valvola.
Inoltre, nella scelta delle soluzioni
impiantistiche suddette occorre anche considerare le implicazioni connesse alle
attività di sorveglianza.
3.2.1.5 Intercettazione del flusso del
gas
Il circuito principale del gas deve essere munito di apparecchiature di
intercettazione generale poste all'interno della recinzione, ma esternamente
all'eventuale alloggiamento o cabina.
3.2.1.6 Caratteristiche degli
alloggiamenti e relative distanze di sicurezza
3.2.1.6.1
Generalità
Gli impianti destinati alla riduzione della pressione con
esclusione di quelli ad esclusivo servizio di utenze industriali, quando la
massima pressione di monte supera i 24 bar (2,4 MPa), devono essere sistemati in
un'area cintata di altezza pari ad almeno 2 m onde impedire che persone estranee
possano avvicinarsi alle apparecchiature.
Gli impianti devono essere muniti
di apparecchiature di intercettazione generale poste all'interno della
recinzione, ma esternamente alla cabina, o alloggiamento, ove esistente, ed in
posizione facilmente accessibile, ad una distanza minima di 5 m dalle pareti
della cabina o alloggiamento, o dagli apparecchi di riduzione nel caso di
impianti all'aperto.
3.2.1.6.2 Impianto all'aperto
Impianto all'aperto
è quello in cui gli apparecchi di riduzione della pressione sono installati
all'aperto.
La distanza minima tra gli apparecchi di riduzione della
pressione e la recinzione non deve essere inferiore a 10 m, a meno che non si
provveda alla costruzione di appositi ed idonei schermi di protezione, nel qual
caso la distanza minima tra la recinzione dell'impianto e gli schermi
protettivi, può essere ridotta fino a 2 m.
Gli schermi di protezione devono
essere costruiti in muratura oppure in terra o altro materiale idoneo allo
scopo.
La distanza minima tra la recinzione e le altre parti fuori terra
dell'impianto sottoposte alla pressione del gas, escluse le tubazioni e le
valvole, non deve essere inferiore a 2 m.
3.2.1.6.3 Impianto con cabina o
altro alloggiamento
Impianto con cabina è quello in cui gli apparecchi di
riduzione della pressione sono installati in idonea cabina, costruita fuori
terra o seminterrata.
Tra la recinzione ed i muri perimetrali della cabina
deve essere osservata una distanza minima di protezione non inferiore a 2
m.
La stessa distanza deve essere osservata tra la recinzione e le parti
fuori terra dell'impianto sottoposte alla pressione del gas, escluse le valvole
e le tubazioni. I muri perimetrali della cabina devono essere costruiti in
calcestruzzo dello spessore minimo di 20 cm, se semplice, o di 15 cm, se armato,
oppure in muratura di mattoni pieni a due teste.
La copertura deve essere di
tipo leggero (ad es. lastre di fibrocemento) e costruita con materiali
incombustibili.
L'aerazione della cabina deve essere assicurata da aperture,
disposte in alto vicino alla copertura, in modo da evitare eventuali formazioni
di sacche di gas, aventi una superficie complessiva non inferiore a 1/10 della
superficie in pianta e da altre aperture poste in basso per agevolare il
ricambio d'aria.
Tutte le aperture devono essere protette con idonee
reticelle atte ad impedire l'ingresso di corpi estranei.
In alternativa alla
cabina in muratura, gli apparati che costituiscono gli impianti di riduzione e
misura, possono essere installati in altro tipo di alloggiamento. Le
caratteristiche costruttive di tali alloggiamenti devono essere tali da
garantire, almeno lateralmente, il contenimento di materiali che venissero
proiettati a seguito di una eventuale esplosione e/o scoppio. Qualora siano
utilizzati manufatti prefabbricati questi ultimi devono essere solidali tra di
loro e alla platea di fondazione.
Anche per gli impianti costruiti in
alloggiamento, devono essere comunque rispettate le disposizioni e le distanze
di sicurezza e protezione previste per gli impianti con cabina in
muratura.
La cabina seminterrata deve avere caratteristiche di costruzione
analoghe a quelle della cabina fuori terra. Deve inoltre essere dotata di un
accesso laterale direttamente dall'esterno.
3.2.1.7 Dispositivi per la
limitazione della pressione
Al fine di impedire, in caso di guasto, anomalia
o funzionamento irregolare del regolatore di pressione di servizio, il
superamento della pressione massima di esercizio (MOP) stabilita per le condotte
di valle, deve essere installato un numero idoneo di dispositivi di sicurezza in
conformità alle norme di cui alla Tabella 1, atti a limitare l'aumento della
pressione come indicato ai paragrafi successivi.
Allo scopo possono essere
utilizzati i seguenti dispositivi:
- regolatore di pressione di emergenza
(monitor), posto in serie, nel senso del flusso del gas, o incorporato al
regolatore di servizio;
- valvola di blocco del flusso del gas, posta in
serie, nel senso del flusso del gas, o incorporata al regolatore di servizio od
al monitor.
Il dispositivo di blocco deve rimanere in posizione di
chiusura e la riapertura deve essere eseguita in modo manuale o con comando
locale qualora non sia previsto un sistema di controllo che garantisca il
mantenimento della pressione entro valori ammissibili.
Per i dispositivi di
sicurezza suddetti, la mancanza di energia ausiliaria deve provocare la chiusura
dei dispositivi stessi. Eccezioni a tale requisito sono permesse se:
- il gas
sotto pressione del sistema stesso viene utilizzato come energia ausiliaria e
l'alimentazione ditale gas è continua;
- l'energia ausiliaria (elettrica,
aria o altro fluido idraulico) di una sorgente esterna è supportata, come
riserva, dal gas proveniente dal sistema e l'alimentazione del gas è
continua.
Se vengono utilizzati strumenti elettronici o pneumatici, quali
ad esempio trasmettitori o regolatori di pressione non ridondanti, la perdita
del segnale di tali strumenti deve provocare la chiusura dei dispositivi.
La
scelta del/i dispositivo/i di sicurezza, premesso che entrambe le soluzioni sono
equivalenti ai fini della sicurezza, deve essere fatta tenendo conto della
necessità di garantire anche la continuità del servizio, ove questa sia
necessaria e/o richiesta.
Sono ammessi sistemi diversi dai precedenti
idonei allo scopo sopraindicato e tali da garantire un equivalente livello di
sicurezza.
Nel caso di collegamento di condotte in cui la pressione MOP di
monte sia inferiore o uguale alla pressione MIP di valle, potrà essere prevista
l'installazione del solo sistema di regolazione principale o in alternativa del
solo sistema di sicurezza; in entrambi i casi la taratura ditali sistemi deve
essere eseguita in modo da non superare il valore di pressione MOP della
condotta di valle.
Il/i dispositivo/i di sicurezza deve/ono intervenire
assicurando che la pressione effettiva non superi la pressione massima di
esercizio (MOP) stabilita per la condotta di valle del:
- 5% se la pressione
massima di esercizio (MOP) stabilita per la condotta di valle è superiore a 24
bar (2,4 MPa);
- 10 % se la pressione massima di esercizio (MOP) stabilita
per la condotta di valle è inferiore o uguale a 24 bar (2,4 MPa) e superiore a
0,04 bar (0.004 MPa);
Al fine di ovviare alla eventuale mancanza di
perfetta tenuta in chiusura e di aumentare il livello di sicurezza, deve essere
inoltre installato a valle un dispositivo di scarico all'atmosfera, di diametro
utile pari ad 1/10 del diametro della condotta di valle, tarato a non più del
110% della pressione massima di esercizio stabilita, se la condotta di valle è
di Ia Specie, e a non più del 115% se la condotta di valle è di altra
Specie.
Per i dispositivi di scarico all'atmosfera devono essere
predisposte opportune condotte di sfiato per il convogliamento nell'atmosfera
del gas a conveniente altezza in zona sicura (non inferiore a 3 m dal piano
campagna).
Tabella 1 - Riferimenti normativi
NUMERO |
TITOLO |
UNI EN 12186 |
Trasporto e distribuzione di gas Stazioni di regolazione
della pressione del gas per il trasporto e distribuzione Requisiti di
funzionamento |
UNI EN 12279 |
Trasporto e distribuzione di gas Installazioni per la
regolazione della pressione del gas sulle reti di distribuzione Requisiti
funzionali |
UNI 8827 |
Impianti di riduzione finale della pressione del gas
funzionanti con pressione a monte compresa fra 0,04 e 5 bar Progettazione,
costruzione e collaudo |
UNI 9167 |
Impianti di ricezione e prima riduzione del gas naturale
Progettazione, costruzione e collaudo |
UNI 10390 |
Impianti di riduzione finale della pressione del gas
naturale funzionanti con pressione a monte massima compresa tra 5 e 12 bar
Progettazione, costruzione e collaudo |
UNI 10619 |
Impianti di riduzione e misurazione del gas naturale
funzionanti con pressione a monte massima di 12 bar per utilizzo
industriale e assimilabile e per utilizzo civile con pressione di valle
compresa fra 0,04 e 0,5 bar Progettazione, costruzione, installazione e
collaudo |
3.2.1.8 Apparecchi di riscaldamento a fiamma libera (ove previsti)
Gli
eventuali apparecchi di riscaldamento a fiamma libera, installati in cabina,
devono essere posti in un locale separato da quello delle apparecchiature di
riduzione della pressione a mezzo di muro o altra idonea separazione,
equivalenti ai fini della sicurezza di persone o cose, con resistenza al fuoco
non inferiore a REI/EI 120 nel rispetto della norma UNI 9167, ove applicabile o
riconducibile.
E' ammessa l'installazione in adiacenza alle pareti della
cabina alle seguenti condizioni:
- la parete deve possedere caratteristiche
di resistenza al fuoco almeno REI/EI 30 ed essere realizzata con materiale di
classe 0 di reazione al fuoco, nonché essere priva di aperture nella zona che si
estende , a partire dall'apparecchio, per almeno 0.5 m lateralmente e 1 m
superiormente.
Qualora la parete non soddisfi in tutto o in parte tali
requisiti:
- gli apparecchi devono distare non meno di 0.6 m dalle pareti
degli edifici, oppure
- deve essere interposta una struttura di
caratteristiche non inferiori a EI 120 di dimensioni superiori di almeno 0.50 m
della proiezione retta dell'apparecchio lateralmente ed 1 m
superiormente.
Gli apparecchi di riscaldamento installati sia in cabina
sia all'aperto, dovranno essere ubicati valutando l'estensione delle zone
pericolose secondo quanto previsto dalle norme CEI EN 60079-10 (CEI 31-30), dai
regolatori di pressione, dagli esalatori di condotti di scarico del gas
convogliati in atmosfera.
Gli apparecchi di riscaldamento al servizio degli
impianti di riduzione della pressione del gas, nel rispetto delle distanze di
sicurezza sopra citate, possono essere installati in appositi armadi di
protezione metallici.
3.2.2 Costruzione
Fatto salvo quanto specificato
per i materiali al p.to 3.2.1.2. la costruzione e l'assemblaggio dei vari
componenti costituenti l'impianto deve essere eseguita in conformità alle norme
UNI EN 1776, UNI EN 12186, UNI 9167, UNI 9463-1, alle norme applicabili in esse
citate o ad altre norme internazionali equivalenti.
3.2.2.1 Protezione
contro le azioni corrosive
Le strutture posate fuori terra, in relazione alle
condizioni di aggressività ambientale, devono essere opportunamente trattate con
appositi cicli di verniciatura.
La parte interrata di impianto di riduzione
della pressione deve essere opportunamente protetta mediante sistemi integrati
di rivestimento isolante e protezione catodica. Il sistema di protezione
catodica deve essere progettato e realizzato in accordo con le norme tecniche
vigenti sotto indicate al fine di proteggere l'impianto dalle azioni di
aggressione della corrosione di natura elettrochimica.
I rivestimenti
isolanti devono essere scelti tenendo conto del tipo di struttura da proteggere
e di ambiente di posa, della presenza della protezione catodica, delle
sollecitazioni a cui il rivestimento è soggetto nella fase di immagazzinamento,
trasporto, messa in opera ed esercizio, al fine di garantire una funzionalità ed
una durata adeguate.
Quanto sopracitato dovrà essere in conformità a quanto
prescritto dalle norme UNI EN 1776, UNI EN 12186, UNI 9167, UNI 9463-1, e dalle
norme UNI 10611 ed UNI EN 12954.
3.3 IMPIANTI DI RIDUZIONE E MISURA
CON PRESSIONE DI MONTE SUPERIORE A 12 bar (1,2 MPa) ED INFERIORE OD UGUALE A 24
bar (2,4 MPa) CON ESCLUSIONE DI QUELLI AL SERVIZIO DI UTENZE
INDUSTRIALI
3.3.1 Progettazione
Per la progettazione dei presenti
impianti si applicano le prescrizioni riportate al p.to 3.2.1.
3.3.1.1
Caratteristiche degli alloggiamenti e relative distanze di sicurezza
3.3.1.1.1 Generalità
Gli impianti destinati alla riduzione della
pressione con esclusione di quelli ad esclusivo servizio di utenze industriali,
quando il valore della massima pressione di monte (MOP) supera 12 bar (1,2 MPa)
ed è inferiore od uguale a 24 bar (2,4 MPa), devono essere sistemati in un'area
cintata di altezza almeno 2 m onde impedire che persone non autorizzate possano
avvicinarsi alle apparecchiature.
Gli apparecchi di riduzione della pressione
possono essere installati all'aperto, o in apposita cabina o
alloggiamento.
Nel caso di installazione all'aperto devono essere osservate
le prescrizioni di cui al punto 3.2.1.6.2.
Nel caso di installazione non
all'aperto devono essere osservate le prescrizioni di cui al punto
3.2.1.6.3.
3.3.1.2 Dispositivi per la limitazione della pressione
Al
fine di impedire, in caso di guasto, anomalia o funzionamento irregolare del
regolatore di pressione di servizio, il superamento della pressione massima di
esercizio (MOP) stabilita per le condotte di valle, deve essere installato un
numero idoneo di dispositivi di sicurezza in conformità alle norme di cui alla
Tabella 1, atti a limitare l'aumento della pressione come indicato ai paragrafi
successivi.
Allo scopo possono essere utilizzati i seguenti dispositivi:
-
regolatore di pressione di emergenza (monitor), posto in serie, nel senso del
flusso del gas, o incorporato al regolatore di servizio;
- valvola di blocco
del flusso del gas, posta in serie, nel senso del flusso del gas, o incorporata
al regolatore di servizio od al monitor.
Il dispositivo di blocco deve
rimanere in posizione di chiusura e la riapertura deve essere eseguita con
comando locale qualora non sia previsto un sistema di controllo che garantisca
il mantenimento della pressione entro valori ammissibili.
Per i dispositivi
di sicurezza suddetti, la mancanza di energia ausiliaria deve provocare la
chiusura dei dispositivi stessi. Eccezioni a tale requisito sono permesse
se:
- il gas sotto pressione del sistema stesso viene utilizzato come energia
ausiliaria e l'alimentazione ditale gas è continua;
- l'energia ausiliaria
(elettrica, aria o altro fluido idraulico) di una sorgente esterna è supportata,
come riserva, dal gas proveniente dal sistema e l'alimentazione del gas è
continua.
Se vengono utilizzati strumenti elettronici o pneumatici, quali ad
esempio trasmettitori o regolatori di pressione non ridondanti, la perdita del
segnale di tali strumenti deve provocare la chiusura dei dispositivi.
La
scelta del/i dispositivo/i di sicurezza, premesso che entrambe le soluzioni sono
equivalenti ai fini della sicurezza, deve essere fatta tenendo conto della
necessità di garantire anche la continuità del servizio, ove questa sia
necessaria e/o richiesta. Sono ammessi sistemi diversi dai precedenti idonei
allo scopo sopraindicato e tali da garantire un equivalente livello di
sicurezza.
Negli impianti con pressione di monte superiore a 12 bar (1,2
MPa) ed inferiore o uguale a 24 bar (2,4 MPa), il/i dispositivo/i di sicurezza
deve/ono intervenire assicurando che la pressione effettiva non superi la
pressione massima di esercizio (MOP) stabilita per la condotta di valle del 10 %
se la pressione massima di esercizio (MOP) stabilita per la condotta di valle è
inferiore o uguale a 24 bar (2,4 MPa) e superiore a 0,04 bar (0.004 MPa);
Al
fine di ovviare alla eventuale mancanza di perfetta tenuta in chiusura e di
aumentare il livello di sicurezza, deve essere inoltre installato a valle un
dispositivo di scarico all'atmosfera, di diametro utile pari almeno a 1/10 del
diametro della condotta di valle, tarato a non più del 115% se la condotta di
valle ha pressione inferiore a 24 bar ( 2,4 MPa).
Per i dispositivi di
scarico all'atmosfera devono essere predisposte opportune condotte di sfiato per
il convogliamento nell'atmosfera del gas a conveniente altezza in zona sicura
(non inferiore a 3 m dal piano campagna).
3.3.2 Costruzione
Per la
costruzione dei presenti impianti si applicano le prescrizioni riportate al p.to
3.2.2.
3.3.2.1 Protezione contro le azioni corrosive
Valgono le
prescrizioni riportate al p.to 3.2.2.1.
3.4 IMPIANTI DI RIDUZIONE E
MISURA CON PRESSIONE DI MONTE SUPERIORE A 0,04 bar (0,004 MPa) ED INFERIORE OD
UGUALE A 12 bar (1,2 MPa) CON ESCLUSIONE DI QUELLI AL SERVIZIO DI UTENZE
INDUSTRIALI
3.4.1 Progettazione
3.4.1.1 Impianti
La scelta
progettuale deve essere eseguita tenendo in particolare conto i fattori di
sicurezza e continuità di esercizio. L'accessibilità a tutte le apparecchiature
dell'impianto deve essere agevole ed ogni punto deve essere raggiungibile con le
attrezzature necessarie ad una corretta sorveglianza dell'impianto. Deve essere
inoltre consentito un agevole esodo dall'impianto nei casi di emergenza.
Gli
impianti devono essere progettati e costruiti rispettando le disposizioni
contenute nelle norme UNI EN 1776, UNI 9463-1, UNI EN12186, UNI EN 12279, UNI
8827, UNI 10390 e UNI 10619 alle norme applicabili in esse citate, o ad altre
norme internazionali equivalenti e in conformità alle disposizioni nel seguito
riportate.
3.4.1.2 Materiali
Tutti i materiali utilizzati per la
costruzione e l'assemblaggio degli impianti di riduzione devono essere idonei
all'impiego previsto e rispondenti alle norme UNI EN 1776, UNI EN 12186, UNI EN
12279, UNI 8827, UNI 10390, UNI 10619 o ad altre norme internazionali
equivalenti. ad esclusione dei prodotti a pressione standard per i quali è
richiesta la conformità al D.Lgs del 25 febbraio 2000, n. 93 "Attuazione della
direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione".
3.4.1.3
Circuito principale del gas
Il circuito principale del gas, costituito da
tubazioni, valvole, filtri, pezzi speciali, regolatori, contatori, ecc., nei
quali il gas fluisce per passare dalla condotta posta a monte dell'impianto alla
condotta di valle, deve essere conforme alle prescrizioni indicate dalle norme
UNI EN 1776, UNI EN 12186, UNI EN 12279, UNI 8827, UNI 10390, UNI 10619 o ad
altre norme internazionali equivalenti. ad esclusione dei prodotti a pressione
standard per i quali è richiesta la conformità al D.Lgs del 25 febbraio 2000, n.
93 "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a
pressione".
3.4.1.4 Sezionamento dell'impianto
Ai fini progettuali il
limite tra la pressione massima di esercizio di monte e quella di valle viene
stabilita in corrispondenza o a valle del collegamento di uscita:
- del
regolatore di pressione se installato/i a valle del/i dispositivo/i di
sicurezza;
- del/i dispositivo/i di sicurezza se installato/i a valle del
regolatore di pressione;
- della valvola di isolamento di uscita
dell'impianto o della valvola d'intercettazione di uscita della linea di
regolazione, se la presa di impulso del dispositivo di sicurezza con taratura
più alta è collegata alla tubazione di valle ditale valvola.
Inoltre, nella
scelta delle soluzioni suddette occorre anche considerare le implicazioni
connesse alle attività di sorveglianza.
3.4.1.5 Intercettazione del
flusso del gas
Il circuito principale del gas deve essere munito di
apparecchiature di intercettazione generale poste all'esterno dell'eventuale
alloggiamento o cabina, ed in posizione facilmente accessibile.
3.4.1.6
Caratteristiche degli alloggiamenti e relative distanze di
sicurezza
3.4.1.6.1 Generalità
Gli impianti sono di norma installati
in appositi alloggiamenti costituiti da manufatti posti fuori terra od interrati
o seminterrati, senza recinzione.
Gli impianti possono essere installati
all'aperto quando fanno parte di impianti più complessi e/o installati in zone
recintate.
3.4.1.6.2 Caratteristiche dei manufatti di alloggiamento
I
manufatti di alloggiamento degli impianti possono essere costituiti da:
a)
cabine in muratura;
b) armadi metallici o di materiali di Classe 1 di
reazione al fuoco secondo le vigenti norme.
Le coperture delle cabine fuori
terra devono essere di tipo leggero (ad esempio lastre di fibrocemento) e
costruite con materiali incombustibili.
Per le cabine interrate o
seminterrate la copertura deve essere atta a resistere ai carichi accidentali ai
quali può essere soggetta.
Le strutture portanti della cabina devono avere
una resistenza al fuoco almeno R 30 e quelle separanti almeno REI/EI
30.
L'aerazione delle cabine fuori terra e seminterrate e degli armadi
deve essere assicurata da aperture libere aventi una superficie complessiva non
inferiore a 1/10 della superficie in pianta.
Le aperture devono essere
protette con reticelle metalliche atte ad impedire l'ingresso di corpi
estranei.
Per le cabine interrate le aperture di aerazione devono essere
raccordate a dei condotti sfioranti all'esterno ad una altezza diversa in modo
da realizzare una circolazione naturale d'aria.
I condotti devono essere
muniti di terminali appositi che impediscano l'entrata dell'acqua e dotati di
dispositivi tagliafiamma.
La superficie totale delle aperture deve essere
pari ad almeno 1% di quella in pianta del locale con un minimo di 400
cm2.
3.4.1.6.3 Distanze di sicurezza
Le distanze di
sicurezza, devono essere conformi a quanto riportato dalle norme di riferimento
indicate nel paragrafo 3.4.2.
3.4.1.7 Dispositivi per la limitazione
della pressione
Al fine di impedire, in caso di guasto, anomalia o
funzionamento irregolare del regolatore di pressione di servizio, il superamento
della pressione massima di esercizio (MOP) stabilita per le condotte di valle,
deve essere installato un numero idoneo di dispositivi di sicurezza in
conformità alle norme di cui alla Tabella 1, atti a limitare l'aumento della
pressione come indicato ai paragrafi successivi.
Allo scopo possono essere
utilizzati i seguenti dispositivi:
- regolatore di pressione di emergenza
(monitor), posto in serie, nel senso del flusso del gas, o incorporato al
regolatore di servizio;
- valvola di blocco del flusso del gas, posta in
serie, nel senso del flusso del gas, o incorporata al regolatore di servizio od
al monitor.
Il dispositivo di blocco deve rimanere in posizione di chiusura e
la riapertura deve essere eseguita in modo manuale o con comando locale qualora
non sia previsto un sistema di controllo che garantisca il mantenimento della
pressione entro valori ammissibili.
Per i dispositivi di sicurezza suddetti,
la mancanza di energia ausiliaria deve provocare la chiusura dei dispositivi
stessi. Eccezioni a tale requisito sono permesse se:
- il gas sotto pressione
del sistema stesso viene utilizzato come energia ausiliaria e l'alimentazione
ditale gas è continua;
- l'energia ausiliaria (elettrica, aria o altro fluido
idraulico) di una sorgente esterna è supportata, come riserva, dal gas
proveniente dal sistema e l'alimentazione del gas è continua.
Se vengono
utilizzati strumenti elettronici o pneumatici, quali ad esempio trasmettitori o
regolatori di pressione non ridondanti, la perdita del segnale di tali strumenti
deve provocare la chiusura dei dispositivi.
La scelta del/i dispositivo/i di
sicurezza, premesso che entrambe le soluzioni sono equivalenti ai fini della
sicurezza, deve essere fatta tenendo conto della necessità di garantire anche la
continuità del servizio, ove questa sia necessario e/o richiesta, in conformità
alle norme della tabella 1.
Sono ammessi sistemi diversi dai precedenti
idonei allo scopo sopraindicato e tali da garantire un equivalente livello di
sicurezza.
Il/i dispositivo/i di sicurezza deve/ono intervenire assicurando
che la pressione effettiva non superi la pressione massima di esercizio (MOP)
stabilita per la condotta di valle del:
- 10 % se la pressione massima di
esercizio (MOP) stabilita per la condotta di valle
è inferiore o uguale a 12
bar (1,2 MPa) e superiore a 0,04 bar (0.004 MPa);
- 20 % se la pressione
massima di esercizio (MOP) stabilita per la condotta di valle è inferiore o
uguale a 0,04 bar (0.004 MPa).
3.4.2 Costruzione
Fatto salvo quanto
specificato per i materiali al p.to 3.4.1.2. la costruzione e l'assemblaggio dei
vari componenti costituenti l'impianto deve essere eseguita in conformità alle
norme UNI EN 1776, UNI 9463-1, UNI EN 12186, UNI EN 12279, UNI 8827, UNI 10390 e
UNI 10619 alle norme applicabili in esse citate o ad altre norme internazionali
equivalenti.
3.4.2.1 Protezione contro le azioni corrosive
Le
strutture posate fuori terra, in relazione alle condizioni di aggressività
ambientale, devono essere opportunamente trattate con appositi cicli di
verniciatura.
La parte interrata di impianto di riduzione della pressione
deve essere opportunamente protetta mediante sistemi integrati di rivestimento
isolante e protezione catodica.
Il sistema di protezione catodica deve essere
progettato e realizzato in accordo con le norme tecniche vigenti sotto indicate
al fine di proteggere l'impianto dalle azioni di aggressione della corrosione di
natura elettrochimica.
I rivestimenti isolanti devono essere scelti tenendo
conto del tipo di struttura da proteggere e di ambiente di posa, della presenza
della protezione catodica, delle sollecitazioni a cui il rivestimento è soggetto
nella fase di immagazzinamento, trasporto, messa in opera ed esercizio, al fine
di garantire una funzionalità ed una durata adeguate. Quanto sopracitato dovrà
essere in conformità a quanto prescritto dalle norme UNI EN 1776, UNI EN 12186,
UNI 9167, UNI 9463-1, e dalle norme UNI 10611 ed UNI EN 12954.
3.5
IMPIANTI DI RIDUZIONE E MISURA AD ESCLUSIVO SERVIZIO DI UTENZE INDUSTRIALI
DIRETTAMENTE COLLEGATE ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE
3.5.1 Progettazione
e Costruzione.
Per pressioni di monte minori o uguali a 12 bar (1,2 MPa) gli
impianti devono essere progettati, costruiti e collaudati in conformità alle
norme UNI EN 1776, UNI 10619 e UNI 9860 per quanto riguarda la distanza dal
fabbricato in relazione al diametro delle condotte di adduzione, ed alle
prescrizioni di cui alla Sezione 2a.
Per pressioni di monte
superiori a 12 bar (1,2 MPa) gli impianti devono essere progettati, costruiti e
collaudati , per quanto possibile, secondo le prescrizioni stabilite ai capitoli
3.2., 3.3. ,3.6. e 3.7.
Gli impianti devono essere di norma installati in
appositi alloggiamenti costituiti da manufatti posti preferibilmente fuori terra
od interrati o seminterrati.
3.5.1.1 Ubicazione
L'ubicazione degli
impianti deve essere conforme alle seguenti prescrizioni:
- Se la pressione
massima di monte è superiore a 1,2 MPa (12 bar), l'impianto deve essere ubicato
alla maggiore distanza possibile dagli edifici e capannoni, preferibilmente
addossato o quanto meno vicino alla recinzione.
- Se la pressione massima di
alimentazione è inferiore od uguale a 1,2 MPa (12 bar), l'impianto deve essere
ubicato in conformità alla norma UNI 10619.
Si dovrà inoltre prestare
particolare attenzione affinché l'impianto sia salvaguardato da eventuali
danneggiamenti provocati da cause esterne ragionevolmente
prevedibili.
3.5.2 Dispositivi per la limitazione della pressione
Al
fine di impedire, in caso di guasto, anomalia o funzionamento irregolare del
regolatore di pressione di servizio, il superamento della pressione massima di
esercizio (MOP) stabilita per le condotte di valle, deve essere installato un
numero idoneo di dispositivi di sicurezza in conformità alle norme di cui alla
Tabella 1, atti a limitare l'aumento della pressione come indicato ai paragrafi
successivi.
Allo scopo possono essere utilizzati i seguenti dispositivi:
-
regolatore di pressione di emergenza (monitor), posto in serie, nel senso del
flusso del gas, o incorporato al regolatore di servizio;
- valvola di blocco
del flusso del gas, posta in serie, nel senso del flusso del gas, o incorporata
al regolatore di servizio od al monitor.
Per i dispositivi di sicurezza
suddetti, la mancanza di energia ausiliaria deve provocare la chiusura dei
dispositivi stessi. Eccezioni a tale requisito sono permesse se:
- il gas
sotto pressione del sistema stesso viene utilizzato come energia ausiliaria e
l'alimentazione ditale gas è continua;
- l'energia ausiliaria (elettrica,
aria o altro fluido idraulico) di una sorgente esterna è supportata, come
riserva, dal gas proveniente dal sistema e l'alimentazione del gas è
continua.
Se vengano utilizzati strumenti elettronici o pneumatici, quali ad
esempio trasmettitori o regolatori di pressione non ridondanti, la perdita del
segnale di tali strumenti deve provocare la chiusura dei dispositivi.
La
scelta del/i dispositivo/i di sicurezza, premesso che entrambe le soluzioni sono
equivalenti ai fini della sicurezza, deve essere fatta tenendo conto della
necessità di garantire anche la continuità del servizio, ove questa sia
necessaria e/o richiesta. Sistemi diversi dai precedenti idonei allo scopo
sopraindicato e tali da garantire un equivalente livello di sicurezza, sono
ammessi purché conformi alle norme della precedente Tabella 1.
In casi
particolari è ammesso che i dispositivi di sicurezza, qualora ciò sia necessario
per assicurare la continuità del servizio del cliente finale, intervengano a
valori di pressione diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purché
compatibili con le caratteristiche di resistenza e tenuta del sistema di
valle.
3.6 SISTEMI DI MISURA
Su tutti gli impianti di cui ai
capitoli 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, possono essere installati idonei sistemi di
misura.
Tali sistemi devono essere progettati, costruiti, collaudati,
eserciti e manutenzionati in conformità alle norme UNI EN 1776, UNI 9167; UNI
9571; UNI 10619 e UNI 10702 e alle norme in esse citate. ad esclusione dei
prodotti a pressione standard per i quali è richiesta la conformità al DLgs del
25 febbraio 2000, n. 93 "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di
attrezzature a pressione".
3.7 COLLAUDI E VERIFICHE
Il circuito
principale degli impianti di riduzione deve essere collaudato secondo le
condizioni, i metodi di prova ed i relativi criteri di accettabilità di cui alle
norme UNI EN 1776, UNI EN 12186, UNI EN 12279, UNI EN 12327, UNI 9167, UNI 8827,
UNI 10390 e UNI 10619.
3.7.1 Collaudo degli impianti
I valori minimi
della pressione di collaudo sono i seguenti:
1,3 volte la MOP per sezioni
d'impianto con MOP> 24 bar (2,4 MPa);
1,5 volte la MOP per sezioni
d'impianto con 12 bar (1,2 MPa) < MOP ≤ 24 bar (2,4 MPa);
18 bar per
sezioni d'impianto con 5 bar (0,5 MPa) < MOP ≤ 12 bar (1,2 MPa);
7,5 bar
per sezioni d'impianto con 1,5 bar (0,15 MPa) < MOP ≤ 5 bar(0,5 MPa);
2,5
bar per sezioni d'impianto con MOP ≤ 1,5 bar (0,15 MPa);
La prova deve
essere eseguita idraulicamente, fatta eccezione per le condotte di diametro non
superiore a 100 mm e per quelle aventi la massima pressione di esercizio (MOP)
inferiore o uguale a 5 bar (0,5 MPa) per le quali può essere consentito l'uso
dell'aria, gas inerte o del gas naturale. Per le condotte di diametro superiore
a 100 mm, la prova ad aria o gas potrà essere realizzata nei casi di
riconosciuta difficoltà di esecuzione della prova idraulica, per tratti di
condotta o di impianto di volume limitato, purché si adottino tutti gli
accorgimenti necessari all'esecuzione delle prove in condizioni di
sicurezza.
Il collaudo può essere eseguito per tronchi fuori opera.
Quando
non diversamente specificato dalle norme, il collaudo dell'impianto risulta
favorevole se dopo almeno 4 ore la pressione si è mantenuta costante a meno
delle variazioni dovute all'influenza della temperatura.
Dal collaudo su
indicato possono essere esclusi i riduttori di pressione, i contatori, i filtri
e gli altri componenti per i quali è previsto il collaudo in fabbrica secondo le
norme vigenti.
3.7.2 Controllo delle giunzioni saldate
Le giunzioni
permanenti del circuito principale del gas aventi una pressione massima di
esercizio (MOP) superiore a 5 bar (0,5 MPa), non sottoposte a collaudo secondo
le modalità precedentemente descritte, devono essere ispezionate con metodo non
distruttivo. Le operazioni di controllo non distruttivo devono essere effettuate
da personale certificato secondo procedure di controllo
qualificate.
3.7.3 Messa in esercizio degli impianti
Prima della messa
in servizio di un nuovo impianto, occorre formalizzare la conformità ai
documenti progettuali e le attività di verifica svolte, riguardanti il corretto
funzionamento di quest'ultimo.
Ad assemblaggio completato dell'impianto in
campo prima della messa in servizio devono essere eseguite le seguenti
verifiche:
- prova pneumatica di verifica della tenuta esterna ed interna
eseguita alla pressione di rete esistente al momento della prova;
- taratura
definitiva dei dispositivi di regolazione e sicurezza;
- verifica del
corretto intervento dei dispositivi di sicurezza;
Tutte le tipologie di
collaudo e verifica dovranno avere evidenza oggettiva dell'effettuazione delle
suddette prove.
3.8 SORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI DI RIDUZIONE, DI
ODORIZZAZIONE (OVE PREVISTI) E ATTREZZATURE A PRESSIONE
Al fine di
garantire la sicurezza e mantenere in efficienza i presenti impianti e garantire
la continuità di esercizio, gli impianti stessi definiti ai capitoli 3.2, 3.3,
3.4, 3.5 e 3.6, devono essere soggetti ad una sorveglianza come nel seguito
indicato. L'attività di sorveglianza include l'attività di conduzione, di
manutenzione periodica (preventiva, correttiva o ordinaria) e verifiche di
integrità con cadenze programmate.
La manutenzione correttiva è quella da
eseguirsi all'occorrenza.
Le attività di conduzione e quelle di
manutenzione ordinaria degli impianti devono essere eseguite in conformità a
quanto prescritto dalle norme UNI 9571, UNI 10702, UNI 9463-1 e UNI EN
12186.
In particolare, i prodotti marcati CE in base al D.Lgs. 25 febbraio
2000 n. 93 "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a
pressione" devono essere sottoposti, ove previsto, anche ad una verifica di
integrità a cura del distributore con personale qualificato sulla base di
specifica formazione secondo la norma UNI ISO 9001 e UNI CIG attinenti e
adeguata esperienza operativa in campo.
Le verifiche seguiranno frequenze
e modalità indicate nelle norme UNI CIG attinenti tenendo conto delle condizioni
di esercizio e seguendo comunque le istruzioni del fabbricante
dell'apparecchiatura. Nel caso emergessero delle non conformità ed in assenza di
azioni correttive, la pressione ammissibile delle apparecchiature coinvolte deve
essere adeguatamente ridefinita.
Nel caso specifico gli accessori di
sicurezza marcati CE in base al D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93 devono essere
oggetto di operazioni per la constatazione della loro funzionalità che può
essere effettuata o con prove di simulazione a banco o in opera con le frequenze
previste dalle norme e con personale specificatamente qualificato come
sopra.
La frequenza per le altre attività è specifica per ogni tipologia di
attrezzatura e deve essere individuata tenendo presente le condizioni di
esercizio e le modalità di gestione dell'accessorio stesso anche sulla base di
indicazioni del costruttore. L'analisi delle condizioni di esercizio e le
modalità di gestione dell'accessorio potrebbero determinare l'esecuzione ditali
verifiche con frequenza diversa rispetto a quanto sopra indicato.
Per gli
accessori a pressione standard (valvole, riduttori, ecc.) e per i recipienti a
pressione aventi volume minore od uguale a 25 litri e, se con pressione massima
ammissibile inferiore od uguale a 12 bar (1,2 MPa), aventi capacita minore o
uguale a 50 litri, le operazioni di ispezione e manutenzione dovranno essere
riportate nelle istruzioni per l'uso rilasciate dal fabbricante
dell'attrezzatura stessa.
Sarà cura del Comitato Italiano Gas (CIG)
implementare con tempestività, ove necessario, le norme di settore in modo da
dettagliare la specificità degli interventi in funzione della tipologia degli
impianti e delle attrezzature a pressione, comprese anche le attività di
formalizzazione della messa in servizio, anche ai sensi del DPR del 3 maggio
1998, ove appropriato.
I recipienti a pressione già in esercizio alla data di
entrata in vigore del D.Lgs 93/2000 che erano assoggettati a controlli ISPESL
dovranno mantenere, fino alla pubblicazione delle suddette norme, la tipologia e
la periodicità dei controlli già in essere (Raccolta E); tali controlli saranno
effettuati a cura del distributore, con personale qualificato con le
caratteristiche suddette.
4 SEZIONE 4a - APPENDICI TECNICHE
4.1 APPENDICE TECNICA 1 - Disposizioni tecniche per la
realizzazione di dispersori di protezione catodica.
A1-1
Premessa
Qualora sia necessario realizzare dispersori di profondità di
protezione catodica occorre fare riferimento alle Norme UNI 10835, che
descrivono dettagliatamente le caratteristiche degli anodi e/o letti di posa e
dei dispersori.
Nella parte seguente vengono presi in considerazione alcuni
aspetti della realizzazione dei dispersori profondi.
A1-2
Comunicazione falde superficiali con falde profonde
Qualora nella
perforazione del pozzo per la realizzazione del dispersore, si riscontrasse la
presenza di più falde acquifere, di cui una superficiale e l'altra profonda, per
non metterle in comunicazione è necessario isolarle mediante l'inserimento nel
foro di un dispositivo di tenuta insieme alla catena degli anodi; dopo aver
fatto aderire tale dispositivo alle pareti del foro, si effettuerà un getto di
malta sigillante (malta cementizia, miscele di acqua con cemento e bentonite),
immediatamente al di sopra del dispositivo stesso per avere la garanzia di
tenuta idraulica nel tempo (figura. 1).
Figura 1. Isolamento della falda
profonda mediante l'inserimento nel foro di dispositivo di
tenuta.
_

_
4.2 APPENDICE TECNICA 2 - Esempio di relazione
tecnica.
Il presente esempio contenente elementi di analisi di
situazioni critiche per le quali l'impossibilità di rispettare le prescrizioni
vigenti obbliga alla ricerca ed attuazione di misure alternative di equivalente
efficacia ai fini della sicurezza.
Dovendo distribuire il gas ad esempio
nella zona lagunare di Venezia e Chioggia, la particolare morfologia del sito e
lo sfruttamento del sottosuolo sempre più esasperato da parte di sottoservizi,
non consentono nel caso di posa di tubazioni di rispettare completamente alcune
disposizioni dettate dalla regolamentazione vigente e più precisamente per le
casistiche seguenti:
A2-1 Profondità di interramento
Come noto
nella zona suddetta non esiste praticamente traffico veicolare; in questo caso
la regola vigente prevede che la profondità di interramento possa essere
ridotta, per le condotte con pressione < 0,05 MPa (0,5 bar), ad un
minimo di 0,40 m.
Nonostante questa possibilità, in alcuni casi la predetta
profondità non può comunque essere rispettata vista le particolarità della zona
in cui si opera. Le cause più frequenti che impediscono di ottemperare a questa
disposizione sono:
- il mantenimento delle pendenze: per poter convogliare
l'acqua in punti prestabiliti dove vengono inseriti appositi sifoni di raccolta,
non potendo disseminare l'intera zona di un numero ragguardevole di sifoni;
-
l'alta marea: in quelle zone particolarmente sottoposte a questo fenomeno per
evitare che il tubo possa essere soggetto a spinte di galleggiamento troppo
frequenti che potrebbero pregiudicare la stabilità del tubo e del
camminamento;
- la presenza di altri servizi: gli spazi utili così ridotti
dove devono coesistere tutti gli utenti del sottosuolo che non permettono il
mantenimento di quote di profondità diverse. In particolare è la presenza di
fognature posizionate sotto gli altri servizi che crea difficoltà al rispetto
delle profondità prescritte.
A tale scopo si fà presente che per le
condotte viene previsto l'impiego esclusivamente di tubi di polietilene con
spessori maggiorati (serie S5) conformemente alle norme specifiche a cui si
riferisce il presente decreto.
Per i motivi suddetti si individua la
soluzione nell'alzare la soglia di interramento, nelle zone prese in esame, ad
un minimo di 0,20 m.
A2-2. Materiali
Il Comune di Venezia ha
messo a punto un piano di manutenzione e consolidamento programmato dei vari
ponti che attraversano i canali. Durante questo tipo di intervento gli utenti
del sottosuolo devono eseguire il rifacimento completo dell'eventuale
attraversamento esistente inglobato nel manufatto. Questo tipo di
attraversamento è l'unico possibile, per i problemi estetici dettati dalla
Sovrintendenza alle Belle Arti, che non consente di staffare esternamente
all'opera d'arte i tubi.
Per questi motivi rimanendo a disposizione spazi
ridotti di luce utile e dovendo sopperire a portate abbastanza elevate, non
risulta possibile l'utilizzo di tubi a sezione circolare come previsto dalla
regolamentazione vigente.
La soluzione individuata consiste nell'impiego
di tubi con sezione scatolare (ad es. 15 x 40 cm) in acciaio inox rivestiti con
fasce termorestringenti.
Per maggiore chiarezza si allega una nota
tecnica riportante le caratteristiche fisico-chimiche e meccaniche dei tubi che
vengono proposti, dalla quale traspare l'equivalenza in termini di qualità e
sicurezza rispetto alla soluzione comunemente adottata.
A3-3 Prove di
tenuta a pressione
Nel corso delle attività di manutenzione straordinaria
sulle condotte esistenti, nella fattispecie quelle costruite in ghisa, qualora
l'intervento si esplichi con la sostituzione di intere canne, vi è la
impossibilità di operare una prova di tenuta finale secondo i criteri e le
tempistiche previste dalla regolamentazione vigente; ciò è dovuto principalmente
alla assoluta mancanza di spazio nel sottosuolo, che obbliga a procedere canna
per canna alla sostituzione, con susseguente prova delle giunzioni effettuate
tramite soluzione tensioattiva, non potendosi mettere fuori servizio l'intera
condotta.
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